Note d'Arcadia

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "NOTE D'ARCADIA"


ART.  1 - DICHIARAZIONE COSTITUTIVA
E’ costituita In data 15 Aprile 2008 l'Associazione Culturale Musicale denominata “NOTE D’ARCADIA” con sede presso la Scuola Media Statale ”Arcadia”, in Milano (MI), Via dell’Arcadia 24. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola con il termine Associazione. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito della provincia di Milano non comporterà alcuna variazione allo Statuto. Gli associati all’Associazione verranno in seguito denominati Soci. L'Associazione ha durata illimitata.
ART.  2 - SCOPI E FINALITA’
L'Associazione è apolitica, apartitica, laica e democratica e non ha scopi di lucro. Essa persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale.
La sua attività è indirizzata in via principale, ma non esclusiva, a proporre un’offerta musicale ai ragazzi che frequentano o hanno frequentato le Scuole Medie Statali ad indirizzo musicale “Arcadia" e "Pertini” in Milano.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione opera mediante:
a) l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
b) l’assunzione o scrittura di artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altri specializzati anche estranei all’Associazione;
c) l’organizzazione e la realizzazione di concerti, manifestazioni, convegni, raduni, rassegne, concorsi nazionali ed internazionali;
d) la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
e) l’incentivazione di scambi culturali, gemellaggi musicali con scuole italiane e straniere o associazioni simili;
f) la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei e innovativi (esempio: sito web, blog, mailing list);
g) la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; l’adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi;
h) la promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.
ART. 3 - I SOCI
Il numero dei Soci è illimitato.Sono Soci coloro che versano la quota associativa annua, valida fino alla fine dell’esercizio in corso. Ai Soci possono essere attribuite le seguenti qualifiche:
· Socio Fondatore;
· Socio Ordinario;
· Socio Onorario;
· Socio Sostenitore.
I Soci Fondatori, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori diventano di diritto Soci Ordinari, assumendone tutti i diritti e doveri, con l’eccezione dell’esenzione per i Soci Onorari dal versamento della quota associativa annuale. L’ammissione iniziale a Socio Ordinario è subordinata all’accoglimento della relativa domanda da parte del Consiglio Direttivo. L’ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa. I Soci Onorari vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione dei particolari meriti acquisiti nel campo dello sviluppo della cultura musicale e/o del contributo prestato all’attività dell’Associazione. I Soci Onorari vengono ratificati annualmente dall’Assemblea ordinaria dei Soci. I Soci Sostenitori versano una quota associativa non inferiore al doppio di quella ordinaria deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, quando il Socio non provvede al pagamento della quota associativa annua entro 30 giorni dalla scadenza e si intende di diritto escluso dall'Associazione;
c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso il Socio ha diritto al contraddittorio.  La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci.
In ogni caso il Socio dimissionario o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
In casi motivati il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della quota associativa.
ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.  L’appartenenza all’Associazione impegna i Soci al rispetto del dettato statutario, dei regolamenti interni  e delle decisioni prese dagli Organi Associativi. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce. I Soci sono tenuti al versamento annuo della quota associativa. E’ fatto divieto assoluto il trasferimento della quota associativa, anche per successione. La quota associativa è personale e non cedibile, e in alcun modo e per nessun motivo potrà esserne richiesto il rimborso.
I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione. La partecipazione di un minore all’attività dell’Associazione è subordinata alla sottoscrizione della quota associativa da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
ART. 6 - ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
ART. 7 - L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. Ogni associato dispone di un solo voto.
Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi e il principio del voto singolo quale disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 15 novembre di ogni anno, in particolare per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.
La convocazione dell'Assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta da almeno un decimo degli associati che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea dovrà avvenire con apposito avviso contenente data e luogo dell’Assemblea in prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno. L’avviso di convocazione dovrà essere trasmesso ai Soci, tramite lettera semplice o fax o e-mail, almeno otto giorni prima della data di convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona tutti i soci.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
L'Assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
f)  delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni del presente statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.
Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci riuniti in Assemblea senza possibilità di deleghe, è composto da almeno 5 membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Artistico ed eventualmente altri incaricati.
II Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza alla presenza dell’intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 9 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico.
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
a) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
b) redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
c) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci;
e) nominare i membri dell’eventuale Comitato artistico/tecnico o di altre commissioni ritenute necessarie;
f)  proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto, con possibilità al Socio di un contraddittorio;
g) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari;
h) redigere, qualora se ne ravvisi la necessità, un regolamento interno dell'Associazione che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei Soci;
i)  fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci;
j)  convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai Soci.
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario.
ART. 10 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
ART. 11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
II Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. 

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 12 - IL DIRETTORE ARTISTICO
Il Direttore Artistico propone, redige e controlla il programma operativo, organizza e coordina l’attività didattica e artistica dell’Associazione. Propone al Consiglio Direttivo, dando un parere professionale, l’ingaggio di docenti o esperti. Per lo svolgimento delle sue mansioni può avvalersi della collaborazione dell’eventuale Comitato Artistico/tecnico.
ART. 13 - GRATUITA’ DELLE FUNZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Tutti gli incarichi associativi e direttivi si intendono a titolo gratuito; è fatto assoluto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
ART. 14 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
La quota associativa annua viene determinata dal Consiglio Direttivo ogni anno. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 15 - RIMBORSI SPESE ATTIVITA’ DEI SOCI
Previa deliberazione del Consiglio Direttivo o per delega dello stesso al Presidente, i Soci che praticano attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o che si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, possono ricevere rimborsi spese.
ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO
L'esercizio sociale e finanziario ha durata annuale e si apre il giorno 1 ottobre. Il primo esercizio sociale finanziario si è chiuso il 30 settembre 2009.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il rendiconto sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai Soci.
ART. 17 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito dalle quote associative annue, dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati, da rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci, da proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi, dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo, da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non Soci, da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video, da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, con lo scopo di migliorare il conseguimento  dei fini statutari e può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.
L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale e organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi riferiti alla realizzazione di iniziative istituzionali.
Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.
L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti a una apposita Assemblea Straordinaria, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo  alla nomina di un  liquidatore, scegliendolo fra i Soci e determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto a utilità generale o ad associazioni aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Statuto, strutturato in 19 articoli:
ART.  1 - DICHIARAZIONE COSTITUTIVA
ART.  2 - SCOPI E FINALITA’
ART.  3 - I SOCI
ART.  4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
ART.  5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART.  6 - ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.  7 - L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART.  8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.  9 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 10 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
ART. 11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
ART. 12 - IL DIRETTORE ARTISTICO
ART. 13 - GRATUITA’ DELLE FUNZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA
ART. 15 - RIMBORSI SPESE ATTIVITA’ DEI SOCI
ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO
ART. 17 - IL PATRIMONIO
ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non espressamente riportato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile.


Approvato il 15 aprile 2008

Associazione Musicale Note d'Arcadia - Via dell'Arcadia, 24 - 20142 Milano - cf 97493610154 - tel 3925951943 - info@notedarcadia.it
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